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La disciplina del reverse charge non consente di neutralizzare le conseguenze fiscali derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti. È quanto emerge dall’ordinanza n. 24329/2026 della Corte di Cassazione, che torna sul trattamento IVA delle fatture relative a operazioni fittizie e sul relativo onere della prova. Quando l’Amministrazione finanziaria dimostra, anche attraverso elementi presuntivi, che l’operazione non è mai stata effettuata, spetta al contribuente fornire la prova concreta della sua effettiva esistenza. Non sono sufficienti, a questo scopo, la regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento utilizzati. La Corte esclude inoltre l’applicazione del regime sanzionatorio più favorevole previsto per alcune irregolarità nell’inversione contabile alle operazioni imponibili oggettivamente inesistenti. Resta intanto aperto il confronto sul trattamento delle operazioni soggettivamente inesistenti, oggetto di un recente rinvio alla Corte di giustizia UE.