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Con la risposta a interpello n. 185 del 15 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate distingue il trattamento IRES degli interessi corrisposti in sede di conciliazione giudiziale da quelli versati mediante ravvedimento operoso. I primi, avendo funzione compensativa del ritardo nell’esazione dei tributi, sono deducibili secondo le regole generali di determinazione del reddito d’impresa, indipendentemente dal trattamento fiscale dell’imposta cui si riferiscono. Non trovano inoltre applicazione i limiti previsti dall’articolo 96 del TUIR, poiché non derivano da rapporti di natura finanziaria. Diversa la conclusione per gli interessi da ravvedimento operoso, qualificati come moratori e aventi funzione risarcitoria: essi sono accessori all’obbligazione tributaria principale e ne condividono il trattamento fiscale. Risultano pertanto indeducibili quando riferiti a tributi indeducibili, come nel caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria. Per tali interessi resta assorbita la questione dell’applicabilità dell’articolo 96 del TUIR. Il chiarimento conferma quindi la necessità di distinguere il regime fiscale degli interessi in base all’istituto utilizzato.