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Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36525/2026, chiariscono che la truffa aggravata connessa ai crediti fittizi del Superbonus 110% si consuma con il perfezionamento della prima cessione, attraverso l’accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. Non è necessario, dunque, attendere l’effettiva compensazione, riscossione o ulteriore cessione del credito. La pronuncia risolve un contrasto giurisprudenziale, superando sia l’orientamento che richiedeva l’utilizzo effettivo del credito sia quello che riteneva sufficiente la sua semplice creazione. Secondo la Corte, l’accettazione attribuisce al cessionario un’utilità patrimoniale fiscalmente spendibile, realizzando l’ingiusto profitto e il corrispondente danno per l’Erario. Il principio assume rilevanza anche ai fini delle misure cautelari patrimoniali, consentendo di qualificare il reato come consumato già al perfezionamento della prima cessione fraudolenta, indipendentemente dal successivo utilizzo del credito.