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Il commercialista può essere chiamato a rispondere di bancarotta fraudolenta quando contribuisce consapevolmente a nascondere operazioni distrattive attraverso registrazioni contabili artificiose. È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione penale, quinta sezione, con la sentenza n. 36674. La vicenda riguarda un professionista che aveva predisposto un conto denominato "soci/finanziamento infruttifero", utilizzato per mascherare trasferimenti di liquidità verso altre società e persone fisiche. Secondo i giudici, anche attività apparentemente tecniche o esecutive possono integrare il concorso nel reato quando costituiscono un contributo concreto alla realizzazione delle condotte fraudolente degli amministratori. Non è indispensabile che il consulente conosca specificamente lo stato di dissesto dell'impresa, purché sia consapevole del pregiudizio arrecato ai creditori. La responsabilità penale non deriva quindi dal semplice incarico professionale, ma dalla partecipazione effettiva e cosciente al meccanismo illecito, elemento decisivo per distinguere l'assistenza contabile legittima dalla condotta penalmente rilevante.