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La mancata impugnazione dell’accertamento notificato al socio consente all’Amministrazione finanziaria di procedere alla riscossione integrale delle somme, anche quando la società abbia contestato il medesimo atto. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27173 del 19 ottobre 2026, precisando che la pendenza del giudizio societario non impedisce la definitività dell’accertamento nei confronti del socio rimasto inattivo. Quest’ultimo conserva tuttavia la possibilità di opporre all’Amministrazione un eventuale giudicato favorevole ottenuto dalla società, purché non fondato su ragioni personali, senza poter automaticamente recuperare quanto già versato. La Corte ha inoltre ribadito che il litisconsorzio necessario tra società e soci non garantisce l’applicazione della riscossione frazionata. Accolto, invece, il motivo relativo all’omessa pronuncia sulla preventiva escussione del patrimonio sociale: la sentenza è stata cassata con rinvio al giudice di secondo grado per l’esame della questione.