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Con la Circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul trattamento dei crediti tributari nelle procedure di sovraindebitamento disciplinate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Particolare attenzione è riservata al concordato minore, per il quale vengono semplificati gli adempimenti relativi alla definizione dei debiti fiscali, fermo restando il principio secondo cui l’Erario non può ricevere un trattamento peggiore rispetto all’alternativa liquidatoria. Il documento esamina inoltre il cram down fiscale, che consente l’omologazione del concordato anche in presenza del dissenso dell’Amministrazione finanziaria, purché ricorrano determinate condizioni. Ulteriori indicazioni riguardano la durata dei piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore e gli effetti dell’esdebitazione. Per i debitori incapienti, l’Agenzia ribadisce che la valutazione della meritevolezza deve essere effettuata concretamente, senza automatismi legati alla presenza di debiti tributari insoluti. L’eventuale opposizione del Fisco deve quindi essere adeguatamente motivata e documentata.