14 febbraio 2017
14 febbraio 2017

16.23 Credito d’imposta ricerca e sviluppo: chiarimenti del Fisco

Con risoluzione 19/E del 14 febbraio 2017, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sull'ammissibilità di costi sostenuti da un'impresa per l'acquisto di un lotto che comprende brevetti, marchi e disegni, derivanti dal fallimento di un'altra società, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta in ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3, Dl 145/2013.
Con l'occasione sono stati individuati anche i corretti criteri per quantificare il valore dei singoli beni immateriali ricompresi nei lotti di acquisto.
La norma citata riconosce un credito di imposta alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 (si precisa, al riguardo, che il regime agevolativo è stato di recente modificato dalla legge di bilancio 2017 e che le modifiche introdotte hanno efficacia dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016).

Leggi tutta la Risoluzione al link:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/febbraio+2017+risoluzioni/risoluzione+n+19+e+del+14+febbraio+2017/RISOLUZIONE+N.+19+-E+DEL+14+FEBBRAIO+2017.pdf

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