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Per il periodo di imposta 2016 la riduzione forfetaria del cambio da applicare, ai sensi dell’articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi, è pari al 27,91 per cento.
A stabilirlo è il provvedimento del 10 febbraio 2017 dell’Agenzia delle Entrate, in base all’articolo 188-bis del Tuir, modificato dall’articolo 1, commi 631 e 632, della legge 147/2013 (Stabilità 2014).
In particolare, il comma 632, prevede che la riduzione forfetaria del 30% fissata dalla norma, venga maggiorata o diminuita, con provvedimento dell’Agenzia, entro il 15 febbraio di ciascun anno, in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra il franco svizzero e l’euro e, in ogni caso, per un valore non inferiore al 20 per cento.
L’aggiornamento annuale della percentuale di sconto è fissato, dall’Agenzia, sulla base delle medie delle valute comunicate dalla Banca d’Italia e su conforme parere di quest’ultima.
L’agevolazione comporta una diminuzione dell’imponibile Irpef tenuto delle particolari condizioni socio-economiche dei contribuenti residenti a Campione d’Italia, che devono quotidianamente confrontarsi con un tenore di vita equiparabile a quello elvetico e, quindi, superiore alla media italiana.