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La Corte di cassazione (Sez. V civ., ord. n. 5567 del 22/02/2023) ha affermato che in caso di società a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati in capo alla società, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati, ovvero reinvestiti. Il fatto noto, che sorregge la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, non è costituito dalla sussistenza di questi ultimi, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale. (Nel caso di specie, la S.C. non ha condiviso l’assunto difensivo secondo cui l’accertamento in capo alla società di utili extracontabili in via induttiva, non sarebbe di per sé idoneo a determinare l'esistenza di maggiori utili distribuibili e non consentirebbe, di conseguenza, l'applicazione della presunzione di riparto, tra i soci, degli utili occultati).