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Fiscalmente rilevante risultano essere le operazioni di assistenza alle parti al fine di .trovare l’accordo in una controversia. Scontano l’Ires, infatti, i proventi conseguiti dagli organismi di mediazione. Si applica l’Iva, inoltre, agli importi versati dai “litiganti” ai predetti enti, per la prestazione svolta. Hanno facoltà di formare organismi di mediazione sia gli enti pubblici o privati, sia i Consigli degli ordini professionali. Dunque, non v'è alcuna differenza tra le due tipologie se non nella fase procedurale. Inoltre, chi svolge la funzione di mediatore non può percepire compensi dalle parti, bensì dall’organismo di mediazione. Quindi, per i rapporti economici, il vincolo è unicamente fra ente di mediazione e parti. L'Agenzia delle Entrate spiega che il lavoro di mediatore non è riconducibile tra quelli non commerciali di tipo pubblicistico, ma deve considerarsi un’attività organizzata in forma d’impresa e diretta alla prestazione di servizi e, di conseguenza, sconta sia l’Ires sia l’Iva. Si chiarisce, infine, che i contributi corrisposti dall’Ordine degli avvocati ai mediatori costituiscono reddito d’impresa e scontano l’Ires, a meno che gli organismi di mediazione non siano istituiti come dipartimento dello stesso consiglio dell’Ordine. Parallelamente, gli importi versati dai clienti agli organismi di mediazione concorrono alla determinazione del reddito di impresa sia se gli organismi di mediazione sono autonomi rispetto ai consigli degli Ordini sia se sono istituiti come dipartimenti dei consigli stessi e saranno imputabili all’organismo di mediazione nel primo caso, al Consiglio dell’ordine nel secondo. Le stesse somme, sostiene infine l'Agenzia, sono imponibili anche ai fini Iva in quanto costituiscono corrispettivi di prestazioni di servizi.