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In tema di esposizione dei lavoratori al rischio dell’amianto, il fatto costitutivo del riconoscimento del diritto al beneficio contributivo in questione non si identifica con la mera durata ultradecennale di una attività lavorativa svolta in un luogo di lavoro in cui è presente l’asbesto, bensì con l’esposizione del lavoratore al rischio di ammalarsi a causa dell’inspirazione - per oltre un decennio- di fibre di amianto presenti in quel luogo in quantità superiore ai valori limite prescritti dalla normativa di prevenzione di cui al D.Lgs 277/91