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Il personale delle Pubbliche Amministrazioni iscritto all'INPDAP ai fini previdenziali ed aventi diritto all'indennita' di buonuscita non possono ottenere anticipazioni del proprio trattamento di fine servizio in modo analogo a quanto previsto per i lavoratori privati.
Cio' perche' l'indennita' di buonuscita ha caratteristiche proprie e non puo' essere assimilato al TFR. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso proposto dall'INPDAP contro una sentenza del Tribunale che aveva affermato il diritto di una coppia di dipendenti pubblici ad ottenere un'anticipazione dell'indennita' al fine di acquistare un appartamento. La decisione ha richiesto un approfondito esame della questione perche' il codice civile prevede, soltanto per i dipendenti del settore privato, la possibilita' di ottenere anticipazioni per l'acquisto della prima casa e per spese sanitarie. La legge 53/2000 ha esteso tale possibilita' anche per le spese che il lavoratore deve sostenere durante i periodi di fruizione del congedo parentale ed ha aggiunto che la disposizione si applica anche alle domande di anticipazione per indennita' equivalenti ai trattamenti di fine rapporto, comunque denominate, spettanti ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro pubblici e privati. Proprio in base a questa equiparazione i coniugi avevano richiesto l'anticipazione dell'indennita' di buonuscita per l'acquisto di un appartamento. La Cassazione ha invece sostenuto che la legge ha esteso l'istituto dell'anticipazione del TFR anche ai dipendenti pubblici solo per le esigenze connesse ai congedi parentali e non per gli altri casi previsti dal codice civile; ne' potrebbe essere altrimenti, perche' il TFR non puo' essere considerato equivalente all'indennita' di buonuscita, sia per diversa base retributiva e di calcolo sia per il complessivo impianto normativo.