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Il personale dipendente dalle Autorita' portuali deve essere assoggettato all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria gestita dall'INPS perche' nel loro contratto di lavoro non e' riconosciuta la stabilita' di impiego. Lo comunica lo stesso Istituto, che ricorda come l'obbligo assicurativo contro la disoccupazione sia stato esteso nel 2009 ai dipendenti delle aziende pubbliche ed a quelle esercenti pubblici servizi; sono esonerati i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e possono essere esonerati i dipendenti degli enti pubblici non economici purche' godano della stabilita' di impiego. La stabilita' di impiego e' un elemento la cui esistenza va accertata in base a due precisi parametri, puntualmente elencati dal Ministero del Lavoro: le regole del rapporto di lavoro aziendale devono prevedere precise e tassative ipotesi di cessazione del rapporto, che si devono porre come eccezioni rispetto ad una garanzia a priori del posto di lavoro; i licenziamenti possono avvenire solo per giusta causa e non anche per giustificato motivo, che lascia un margine eccessivo di discrezionalita' al datore di lavoro e che quindi non si concilia con il concetto della stabilita' del posto. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Autorita' portuali e' regolato da un contratto collettivo nazionale che prevede, oltre ai casi di licenziamento per giusta causa, anche un'ampia casistica di licenziamenti per motivi disciplinari, il che e' ostativo al riconoscimento della stabilita' di impiego.
Pertanto, almeno fino a quando non intervenga uno specifico provvedimento di esonero da parte del Ministero del Lavoro, le Autorita' portuali sono tenute al versamento del contributo contro la disoccupazione involontaria nei confronti dei propri dipendenti.