19 aprile 2011
19 aprile 2011

Cartella di pagamento Inps, il termine d’impugnazione è perentorio

14:33 - Cassazione, sentenza n. 7959/2011

La cartella di pagamento emessa dal concessionario in seguito a iscrizione a ruolo disposta dall’Inps, diventa definitiva se non impugnata entro 40 giorni dalla notifica. La Corte di Cassazione ha altresì affermato che, decorso il suddetto termine, la cartella diviene incontestabile ancorchè l’Istituto abbia notificato uno sgravio parziale (Cassazione - Sentenza 7 aprile 2011, n. 7959). La Suprema Corte sottolinea che il termine di impugnazione della “cartella Inps”, regolato dall’art.24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/99, costituisce il termine accordato dalla legge al debitore, al fine di instaurare un vero e proprio giudizio di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa contributiva dell'ente previdenziale, e non già un termine con funzione regolatrice della sola azione esecutiva. Il termine ha carattere perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile, in caso di omessa tempestiva impugnazione, il credito iscritto a ruolo e a consentirne una rapida riscossione.
La circostanza che l’iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale non dissolve la perentorietà del termine, atteso che nell’ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore, come nel caso delle iscrizioni a ruolo delle imposte dirette e indirette, diventano definitive (ove non precedute dall'avviso di accertamento) se non impugnate nei termini di cui all'art. 21, del D.Lgs. n. 546/92.

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