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Per la Corte di Cassazione, le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro per superamento del periodo di comporto, qualora l’infermità sia comunque imputabile a responsabilità dello stesso datore di lavoro, in dipendenza della nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro che abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell’obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.) o di specifiche norme. Tuttavia incombe del prestatore di lavoro l’onere di provare il collegamento causale fra la malattia che ha determinato l’assenza ed il superamento del periodo di comporto, e le mansioni espletate.