22 settembre 2011
22 settembre 2011

CESSAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALE: AL VIA LA PROROGA PER L'INDENNIZZO

8:50 - Il termine per godere del beneficio stabilito dopo 12 mesi (per i lavoratori dipendenti) o 18 (per gli autonomi) dalla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia.

Ulteriore proroga per la scadenza dell'indennizzo ai lavoratori che cessano l'attivita' commerciale: il termine per godere del beneficio e' ora fissato dopo 12 mesi (per i lavoratori dipendenti) o 18 (per gli autonomi) dalla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia. L'indennizzo a chi cessa l'attivita' commerciale e' stato istituito da un decreto legislativo del 1996, che ne fissava la scadenza al mese di compimento dell'eta' pensionabile (65 anni, se uomo, o 60 anni, se donna). Nel 2009, a seguito dell'introduzione delle "finestre" di accesso alla pensione, l'iniziale scadenza e' stata prorogata fino al momento della prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia, allo scopo di non privare gli interessati del sostegno economico in attesa dell'apertura delle finestre. Nel 2010 la possibilita' di avvalersi della proroga e' stata pero' subordinata al possesso, nel mese di compimento dell'eta' pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per la pensione. Adesso, a seguito dell'entrata in vigore dell'ulteriore slittamento del diritto all'accesso alla pensione, la proroga spetta fino a 12 mesi (per coloro che conseguono la pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti) o 18 mesi ( per chi consegue la pensione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi) dopo la maturazione dei requisiti. L'INPS puntualizza che questa ultima proroga, che ha decorrenza dal 1° gennaio di quest'anno, viene concessa a coloro che sono in possesso di tutti i requisiti per la pensione ed ha lo scopo di evitare che i lavoratori rimangano senza indennizzo e senza pensione, e quindi senza alcuna tutela previdenziale. Non sara' concessa alcuna proroga, rispetto alla naturale scadenza dei 60 o 65 anni, a coloro che sono gia' titolari di pensione INPS o di un altro Ente pensionistico o che diventino titolari di pensione prima della scadenza dell'indennizzo secondo le eta' previste inizialmente (60 o 65 anni).

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