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In riferimento alla precedente circolare n. 780 del 29 settembre 2003 sull’argomento in oggetto, e vista la risposta a suo tempo data dal Ministero vigilante sulla interpretazione dell’art. 7 del Regolamento sul praticantato, nonché alla sua verifica sul piano operativo, appare necessario precisare quanto segue:
a) Il passaggio del praticante da uno studio all’altro deve perfezionarsi entro 30 giorni dalla cessazione della pratica presso lo studio di provenienza. Detto termine va osservato anche in caso di trasferimento in altra provincia;
b) I giorni intercorrenti per il detto passaggio, non configurabili come sospensione del periodo di praticantato, sono quindi da ricomprendere nell’arco del biennio dall’iscrizione nel registro dei praticanti rilevato che, come il Ministero ebbe già modo di affermare, nella fattispecie non si determina soluzione di continuità del praticantato;
c) Entro il termine in cui al punto a) il praticante deve darne comunicazione al Consiglio Provinciale ed adempiere alle altre formalità specificate nell’art. 7 del Regolamento;
d) Il mancato rispetto degli adempimenti ovvero il superamento del termine di 30 giorni per il passaggio di studio comporta la cancellazione dal registro dei praticanti