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La Corte di Cassazione, con una sentenza depositata il 28 aprile 2011, ha stabilito che la parcella del professionista, impegnato in una eventuale class action o in un semplice litisconsorzio, non può aumentare indiscriminatamente e va sempre parametrata all'opera effettivamente prestata. La Cassazione con tale sentenza, pur non riferendosi esplicitamente a una class action, ha affermato un principio che può a questa essere esteso. La seconda sezione civile ha sancito che "in tema dì compenso dovuto all'avvocato nell'ipotesi di difesa di più parti aventi un'identica posizione processuale, la possibilità di un aumento dell'onorario unico per ogni parte del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5%) per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti - non costituisce norma eccezionale, posto che i criteri di liquidazione che la informano sono improntati al generale principio dì corrispondenza e di adeguatezza dell'onorario del professionista all'opera effettivamente prestata, contenuto nel primo comma della stessa disposizione. Pertanto, detto comma è suscettibile di applicazione analogica all'ipotesi, governata dal medesimo principio, della difesa dell'unico cliente contro più parti (come tra l'altro ora espressamente stabilito dall'art. 5 della nuova tariffa professionale, approvata con il decreto ministeriale 8 aprile 2004, n. 127).