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Il legislatore italiano ha previsto il beneficio della emersione del lavoro irregolare, con effetto estintivo di ogni illecito penale e amministrativo (art. 1-ter, comma 11, l. n. 102 del 2009), per il personale impiegato per esigenze di assistenza propria o di familiari non pienamente autosufficienti o per lavoro domestico. Tale sanatoria, tuttavia, non poteva essere concretamente accordata dall’Amministrazione qualora fosse stata emessa condanna dello straniero interessato per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter (norma che punisce lo straniero che non abbia osservato l’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato). Ma la previsione di tale fattispecie penale e le conseguenti condanne, non sono più compatibili con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio. Conseguentemente, afferma il Consiglio di Stato, l’entrata in vigore della normativa comunitaria ha prodotto l’abolizione del reato suddetto, e questo - a norma dell’art. 2 c.p. - ha effetto retroattivo, facendo cessare l’esecuzione della condanna e i relativi effetti penali. Tale retroattività quindi, non può non riflettere i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato.