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Non sta al ministero del Lavoro valutare la compatibilità tra l'adozione in un determinato settore aziendale dello strumento dei contratti di solidarietà "difensivi" - introdotti a seguito di una iniziale procedura di mobilità (legge 223/91) - e la conclusione di contratti di appalto per attività che riguardano lo stesso settore. Questa valutazione può essere effettuata solo dalle parti firmatarie dell'accordo sindacale che, al momento della conclusione dell'accordo, potranno verificare i presupposti per l'attivazione della procedura per l'erogazione del contributo di solidarietà. Lo chiarisce lo stesso dicastero di Via Veneto nella risposta a interpello della Direzione generale per l'attività ispettiva 29/2011.