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La valutazione della compatibilità tra l’adozione in un determinato settore aziendale dello strumento dei contratti di solidarietà difensivi, introdotti a seguito di una iniziale procedura di mobilità e la stipulazione di contratti di appalto per le attività inerenti lo stesso settore, nonché con l’eventuale incremento di tali appalti è demandata dal legislatore alle parti firmatarie dell’accordo sindacale che potranno verificare i presupposti per l’attivazione della procedura finalizzata all’erogazione del contributo di solidarietà.
L’istituto dei contratti di solidarietà difensivi è una tipologia contrattuale rientrante nell’ambito della categoria degli ammortizzatori sociali, finalizzata al mantenimento dei livelli occupazionali nelle situazioni caratterizzate da crisi aziendale temporanea.
Al riguardo, aziende e organizzazioni sindacali raggiungono un’intesa avente per oggetto una diminuzione dell’orario di lavoro dei dipendenti, di tipo verticale o orizzontale, ai quali viene erogato un contributo integrativo volto a compensare la perdita di retribuzione determinata dalla suddetta contrazione dell’orario di lavoro. Si tratta di una forma di sostegno del reddito che muta in ragione del diverso tipo di azienda coinvolta.