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La Ctp Modena, sez. II, con sentenza n. 157, ha stabilito che la mancata compilazione del quadro CK predisposto per la cessione delle eccedenze del consolidato non può precludere l’efficacia giuridica dell’utilizzo “in proprio”, da parte della società consolidante, delle eccedenze IRES di gruppo.
Il caso in discussione si riferiva ad un credito IRES della consolidante compensato in F24 anche se non indicato nel quadro CK della dichiarazione. Secondo i giudici della Commissione provinciale, quindi, non si può parlare di cessione di eccedenze d’imposta infragruppo ex art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973, come, invece, sostenuto dall’Ufficio. Nel caso prospettato, il credito scaturito dal consolidato è stato utilizzato dalla stessa società consolidante: dunque, non si è verificata alcuna indebita compensazione, né c’è stato alcun danno per l’erario o un illegittimo risparmio d’imposta.