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L'assemblea non può modificare a maggioranza il regolamento di condominio nella parte in cui sono stabilite le conseguenze per il ritardato pagamento delle quote. L'osservazione, esatta oltre che opportuna, si radica su precise disposizioni di legge. Infatti l'articolo 1282 del Codice Civile impone la forma scritta per la determinazione di interessi in misura maggiore di quella legale e sarebbe fuori luogo che sulla materia possa intervenire l'assemblea modificando lo stesso regolamento contrattuale. (Corte di Cassazione, Sentenza 18/5/2011, n. 10929)
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