3 maggio 2011
3 maggio 2011

Condono fiscale più difficile per i contribuenti

18:28 - Cassazione, ordinanza n. 9563/2011

Con ordinanza n. 9563/11, la Corte di Cassazione stabilisce che, anche in presenza di condono, l’azione del Fisco non si blocca fino a quando non sono state pagate per intero le sanzioni previste. Non è sufficiente, quindi, la sola presentazione delle dichiarazioni integrative ad inibire l'azione esecutiva, anzi il potere di accertamento si allarga a tutti i periodi d'imposta indicati in esse. Si legge: “la definizione delle situazioni e pendenze tributarie può ritenersi avvenuta soltanto se i contribuenti che abbiano presentato le dichiarazioni integrative”, quelle cioè previste dalle norme in materia di condono, e “non abbiano eseguito, in tutto o in parte, i dovuti versamenti” abbiano “poi provveduto, alla scadenza della rata” o, comunque, “prima dell'inizio dell'azione esecutiva”, al pagamento delle complessive somme “iscritte nel ruolo speciale”, previsto dalla sanatoria. In mancanza la definizione non è esaustiva e l'amministrazione riacquista il potere di esercitare l'azione di accertamento con riferimento a tutti i periodi di imposta indicati proprio nella dichiarazione integrativa

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