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I giudici della Corte di Cassazione, con sentenza n. 10536 del 13 maggio 2011, hanno stabilito che il contribuente che ha chiesto ed ottenuto la definizione agevolata della controversia non può essere chiamato al pagamento per intero della somma in forza del fatto che si tratta di somma dovuta prima dell’entrata in vigore della norma di condono. Con tale sentenza, la Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente contro la decisione della CTR secondo cui - pure in presenza di una richiesta di condono agevolato, peraltro riconosciuto come dovuto dalla stessa Agenzia delle Entrate - il contribuente sarebbe comunque tenuto al pagamento della somma originariamente richiesta, in quanto la somma sarebbe stata richiesta antecedentemente all’entrata in vigore della normativa. La Suprema Corte rileva la palese assurdità dell’affermazione della CTR, secondo la quale, pure in presenza di un condono pacificamente dovuto, il ricorrente dovrebbe pagare la cifra per intero in quanto richiesta prima dell’entrata in vigore della legge sul condono. Normativa dalla quale, peraltro, non è dato di rilevare alcuna disposizione che neghi l’efficacia retroattiva della norma favorevole al contribuente.