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I lavoratori familiari di portatori di handicap grave hanno diritto a fruire di periodi di congedo retribuito, per un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa relativamente alla stessa persona. Hanno diritto a fruire del congedo il coniuge, i genitori, il figlio convivente, i fratelli e le sorelle conviventi, secondo questo preciso ordine di priorita'. Per quanto riguarda l'accertamento del requisito della convivenza, non e' necessario che vi sia coabitazione ma basta fare riferimento alla residenza: in base ad una precisazione del Ministero del Lavoro, e' condizione necessaria la residenza nel medesimo stabile, e quindi nello stesso numero civico, ma non necessariamente nello stesso interno. Il congedo, che deve essere concesso dal datore di lavoro entro 60 giorni dalla richiesta, non puo' essere fruito nei periodi di sospensione totale dell'attivita' lavorativa, nei quali il lavoratore non ha difficolta' nell'adempiere alle funzioni di cura e di assistenza. Sono alcuni chiarimenti forniti dall'INPDAP in una sua nota contenente istruzioni sulla corretta determinazione dell'indennita' economica da corrispondere al lavoratore per i periodi di congedo. Durante il congedo i richiedenti hanno diritto ad un'indennita' economica corrispondente all'ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e con esclusione di qualsiasi compenso di natura straordinaria o direttamente collegato all'attivita' lavorativa o alla produttivita' e ai risultati. L'indennita', al lordo della relativa contribuzione, per il 2011 spetta fino ad un massimo annuo di 44.276,33 euro, valido anche per gli iscritti INPDAP. Per i pubblici dipendenti l'indennita' economica deve essere corrisposta dall'amministrazione o dall'ente datore di lavoro, che deve anche versare all'INPDAP la relativa contribuzione obbligatoria: trattandosi infatti di congedo retribuito, non e' dovuta la contribuzione figurativa ma la contribuzione obbligatoria, correlata ai trattamenti corrisposti, ai fini del trattamento pensionistico. Il periodo di congedo non e' rilevante invece ai fini del TFR ne' ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima. Infatti, secondo il parere del Consiglio di Stato, "il congedo straordinario retribuito determina, con l'astensione dal lavoro, uno stato di parziale quiescenza del rapporto, con una sua totale reviviscenza una volta spirato il termine del congedo. Cio' lo rende diverso dai permessi previsti dalla legge 104 che sono assenze temporalmente assai limitate e si collocano nell'ambito di una sostanziale continuita' del rapporto di lavoro".