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Il 31 gennaio 2012 è il termine entro cui deve essere effettuata la trasmissione telematica dei dati 2010 all'Agenzia delle entrate relativi alle cessioni o acquisti di beni e le prestazioni di servizi (rese e ricevute) rilevanti ai fini Iva. Lo chiarisce la circolare n. 8 della Fondazione Studi del Consiglio nazionale consulenti del lavoro, che analizza le incertezze e i dubbi sulla inclusione o meno nella comunicazione di alcune operazioni.
Un provvedimento dell'Agenzia del 22 dicembre 2010, ricordano i consulenti, ha stabilito che, limitatamente al 2010, la comunicazione va effettuata con esclusivo riferimento alle operazioni soggette all'obbligo di fatturazione i cui corrispettivi sono pari o superiori a 25.000 euro (oltre Iva se applicata).
Non devono essere comunicate, limitatamente al 2010 e per il 2011 relativamente al periodo 1 gennaio-30 giugno, le operazioni documentate con scontrino o ricevuta fiscale. Conseguentemente, l'obbligo di rilevazione delle operazioni documentate da scontrino o ricevuta fiscale decorre dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2011.