Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 170 dell'11 maggio 2011, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della Legge della Regione Abruzzo n. 24/2010 (Interventi a sostegno dell’Aeroporto d’Abruzzo) e dell’art. 5, comma 4, della legge della Regione Abruzzo n. 38/2010, nella parte in cui si prevede la possibilità, per i dirigenti regionali, di prorogare eventuali contratti di collaborazione coordinata e continuativa in-itinere.
Tali due norme violerebbero gli artt. 3 e 97 Cost, poiché si pongono in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Inoltre, violerebbero l’art. 117 Cost. che, riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile, perché le disposizioni regionali censurate consentono la generalizzata proroga dei rapporti in essere, senza limiti temporali e senza il rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per il conferimento di tali incarichi.