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I versamenti di contributi previdenziali effettuati dal lavoratore in modo volontario al proprio ente pensionistico, non in costanza del rapporto di lavoro, prima del 2001, non rientrano tra gli oneri deducibili dal reddito ai fini IRPEF. La Suprema Corte ha confermato che la modifica normativa introdotta dal D.Lgs. n. 47/2000, ha effetto solo per i contributi versati dopo il 1° gennaio 2001 (Cassazione - sentenza n. 8208/2011). Pronunciandosi sulla deducibilità dal reddito, ai fini IRPEF, dei contributi previdenziali versati in modo volontario per il conseguimento della pensione, la Corte di Cassazione ha confermato un trattamento fiscale differenziato tra quelli versati prima e dopo la “Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare” introdotta dal D.Lgs. n. 47/2000. In particolare, quelli versati prima del 2001 si considerano tra gli oneri detraibili dall’imposta ai sensi dell’articolo 13-bis del TUIR (nel testo vigente alla data), mentre quelli versati successivamente alla medesima data sono riconducibili alla disciplina dell’articolo 10 del TUIR e, quindi, si considerano oneri deducibili dal reddito.