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I giudici della Corte di Cassazione, con senteza n. 9769 del 4 maggio 2011. hanno stabilito che la conversione del contratto in part-time è a discrezione del datore di lavoro, compatibilmente con le obiettive esigenze tecniche, organizzative e produttive. Va escluso, quindi, il diritto del dipendente di sindacare le decisioni datoriali in ordine alla sussistenza o meno di tali esigenze, potendosi, invece, ravvisare in capo allo stesso una posizione di diritto soggettivo suscettibile di tutela risarcitoria relativamente alle modalità di esercizio di quel potere