23 novembre 2011
23 novembre 2011

Costi di sponsorizzazione pro terzi

14:50 - Al contribuente l'onere di dimostrare che i costi di promozione di un’altra ditta sono vantaggiosi anche per la propria attività

Non sono deducibili, perché violano il principio fiscale dell’inerenza, le spese sostenute da una società per la pubblicizzazione di un’altra, come spesso accade nel caso di aziende che effettuano attività di ricerche di mercato, a meno che non venga dimostrato dal contribuente l’esistenza di un vantaggio mediatico ed economico anche in favore di quest’ultima (pubblicizzante).
Questo è il principio della Cassazione contenuto nella sentenza 24065 del 16 novembre.
La Suprema corte pone il seguente dubbio: la società contribuente che ha sostenuto le spese di sponsorizzazione è indifferente agli effetti dei servizi pubblicitari? In tal caso, verrebbe meno la correlazione tra le spese di pubblicità e l’incremento dei ricavi ottenuto dall’attività di sponsorizzazione. Oppure la società ha agito per conto proprio, ponendo in essere un atto negoziale al fine di ampliare il proprio segmento di mercato e la propria clientela? In questo caso, il costo risulta essere pacificamente deducibile dall’imposta lorda che la Srl deve versare all’erario.
La Cassazione ricorda poi il principio secondo cui spetta al contribuente l’onere di provare l’inerenza della spesa sostenuta, per poi portarla in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi.

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