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La rettifica in aumento del reddito del contribuente, conseguente al disconoscimento di costi afferenti a operazioni inesistenti non implica, da parte dell’Amministrazione finanziaria, l’obbligo di operare una variazione in diminuzione di pari ammontare nei confronti dei ricavi dichiarati nel medesimo periodo di imposta. Questo il principio di diritto desumibile dalla sentenza 8211 dell’11 aprile, della sezione tributaria della Corte di Cassazione. La controversia trae spunto dal recupero delle imposte dirette effettuato nei confronti di una ditta individuale, in relazione a costi afferenti a operazioni inesistenti. In primo grado, la Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo deducibili in parte i costi riportati in dichiarazione.