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La Cassazione con la sentenza 9537/2011 depositata il 29 aprile 2011 ha stabilito che i costi documentati da fatture soggettivamente inesistenti sono deducibili in quanto trova applicazione un regime probatorio differente rispetto all'Iva. Il fatto. A una società coinvolta in una frode "carosello" nella commercializzazione di metalli non ferrosi, veniva contestata l'indeducibilità dei costi sostenuti. La rettifica era anche supportata dal riconosciuto coinvolgimento nella frode dell'amministratore della società, nell'ambito del procedimento penale. La Suprema Corte, accogliendo, invece, le tesi del contribuente ha riformato la pronuncia della commissione regionale rilevando un vizio nella motivazione e ribadendo, nel contempo, la validità di un orientamento, favorevole al contribuente, in tema di deducibilità dei costi da parte dell'utilizzatore di fatture soggettivamente false. La sentenza pone l'accento sul fatto che il regime probatorio dei costi, nella ricostruzione del reddito di impresa in sede conteziosa, ha subìto nel corso degli anni un sicuro ampliamento. Infatti, nell'articolo 75 del vecchio Tuir è stata inserita la previsione che i costi sono ammessi in deduzione anche con mezzi diversi dalle scritture contabili, allorché sussistano elementi certi e precisi attraverso i quali il contribuente può dimostrare di averli effettivamente sostenuti. Va detto che nei giudizi tributari, non di rado, questo principio non viene applicato dai giudici.
La sentenza, poi, precisa che mentre in tema di Iva, a fronte di fatture soggettivamente inesistenti, stante l'assenza di uno dei requisiti essenziali della fatturazione (il soggetto emittente), l'amministrazione può pretendere l'indetraibilità del tributo, salvo il contribuente non provi la sua buona fede e pertanto la totale estraneità alla frode, in tema di imposte sui redditi, l'indeducibilità del costo non discende automaticamente, stante il differente regime probatorio ammesso per provarne la deducibilità.