19 aprile 2011
19 aprile 2011

Demansionamento professionale: esercizio dello “ius variandi” da parte del datore di lavoro

12:15 - Cassazione, sentenza n. 8527/2011

Ai fini della verifica del legittimo esercizio dello “ius variandi” da parte del datore di lavoro, è necessario valutare l’omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal lavoratore nella precedente attività (Sentenza della Corte di Cassazione del 14 aprile 2011, n. 8527). Nella specie, una società ricorreva in appello contro la pronuncia di primo grado che accoglieva la domanda di un lavoratore volta all'accertamento della dedotta dequalificazione, lamentando che detta pronuncia non avesse considerato che il lavoratore impiegato non aveva più svolto mansioni di contabilità già da giugno 1998 e che, avendo bisogno di cure aveva chiesto di essere trasferito, reclamando la dequalificazione (l'ufficio cui essere assegnato era quello delle fatturazioni, in assenza di un ufficio di contabilità) solo a febbraio 2001. I giudici di merito, ritenuta provata la lamentata dequalificazione nonché il relativo danno, rigettavano il ricorso. In Cassazione, la società, denunciando violazione dell'articolo 2103 c.c. - secondo cui “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo” - sostiene che la Corte d'Appello, nello svolgimento del suo ragionamento, avrebbe fatto riferimento alle mansioni svolte dal dipendente alla declaratoria contrattuale della sua categoria di inquadramento (ASS), ma non a quella contrattuale della categoria inferiore (AS), circostanza, questa, che concreterebbe la violazione dell'articolo citato.

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