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Il trattamento fiscale delle indennità pagate agli agenti uscenti delle compagnie di assicurazione deriva direttamente dalla loro rappresentazione in bilancio. Di conseguenza, le somme soggette a rivalsa, che contabilmente hanno natura patrimoniale, non concorrono alla determinazione del reddito imponibile. Lo precisa la circolare 35/E di oggi, che si sofferma sulle modalità di contabilizzazione della cd. “rivalsa degli agenti” - il diritto, cioè, che ha l’impresa assicurativa di ottenere dall’agente subentrante il rimborso delle somme versate a quello “cessato” - e sui conseguenti effetti sul piano fiscale. L’Isvap, l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha più volte dato indicazione di iscrivere fra le attività dello Stato patrimoniale le indennità su cui è possibile esercitare la rivalsa. Il conto economico è destinazione della sola parte che, eventualmente, rimane a carico della compagnia. Ed è questa la sola ad avere,
anche fiscalmente, rilevanza reddituale, in mancanza di una norma tributaria di variazione che stabilisca un trattamento diverso.