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La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Interpello n. 28 del 27 giugno 2011, in risposta ad un quesito posto da Confindustria, fornisce alcune importanti precisazioni in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 27, D.Lgs n. 286/1998, recante la disciplina dell’ingresso per lavoro, in casi particolari, di cittadini stranieri extracomunitari.
In particolare, la Direzione chiarisce che:
- il datore di lavoro distaccante non è tenuto a stipulare un contratto di appalto con l’impresa distaccataria e, conseguentemente, ad allegare lo stesso a corredo dell’istanza per la concessione dell’autorizzazione all’ingresso di lavoratori extracomunitari per lo svolgimento di prestazioni qualificate;
- nelle fattispecie in esame, il nulla osta al lavoro può essere richiesto “solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali” e “può riguardare soltanto prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelli riferite all’esecuzione di opere o servizi particolari per i quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell’opera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori”;
- i diplomi di qualifica professionale, di perfezionamento aziendale ovvero da abilitazione ad una specifica prestazione lavorativa risultano essere titoli adeguati ad una efficace qualificazione del lavoratore, a condizione che la specializzazione raggiunta da quest’ultimo sia coerente con l’esecuzione di opere o servizi particolari che lo stesso è tenuto a svolgere.