2 febbraio 2012
2 febbraio 2012

Durc: no autocertificazione

11:45 - Il Documento non può essere sostituito.

Il Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) non puo' essere sostituito da un'autocertificazione dell'interessato. Lo ribadisce il Ministero del Lavoro chiarendo l'esatta portata dell'art. 44 bis recentemente inserito nel DPR 445/2000 ("le informazioni relative alla regolarita' contributiva sono acquisite d'ufficio ovvero controllate dalle Pubbliche amministrazioni"). Il Ministero precisa che l'autocertificazione e' possibile solo per "stati, fatti o qualita' personali", cioe' per elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona e quindi di sua sicura conoscenza. Cosa diversa e' la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione, che non e' la mera certificazione del pagamento di una somma a titolo di contribuzione, ma un'attestazione dell'Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di un'azienda, effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dall'applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali. La nuova norma stabilisce semplicemente le modalita' di acquisizione del DURC, senza intaccare il principio secondo cui le valutazioni effettuate dagli Istituti previdenziali o dalle Casse Edili non possono essere sostituite dall'autodichiarazione, che non riguarda evidentemente ne' fatti, status o tantomeno qualita' personali. Pertanto, il riferimento ad un controllo delle informazioni sulla regolarita' contributiva riguarda la possibilita' della P.A. di acquisire un DURC (ma non un'autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalita' previste per la verifica delle autocertificazioni.

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