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Il bilancio approvato dall'assemblea di una società è immodificabile, salvo la possibilità di impugnativa per nullità e/o annullamento prevista dagli articoli 2377 e 2379 del Codice civile .Il progetto di bilancio predisposto dagli amministratori in vista dell'assemblea e depositato presso al sede sociale almeno 15 giorni prima della stessa assemblea può essere invece modificato, in casi eccezionali: se cioè, fra la data di formazione del bilancio e quella della sua approvazione in assemblea si verificano eventi tali da pregiudicare l'attendibilità del rendiconto nel suo complesso. L'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea è il momento finale di un percorso che inizia con l'adozione del progetto di bilancio da parte dell'organo amministrativo. Il progetto di bilancio predisposto dagli amministratori è dunque suscettibile di modifiche in casi eccezionali. L'articolo 2423 bis del Codice civile impone infatti al redattore di bilancio di considerare rischi e perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso. Anche il principio contabile nazionale 29 e il principio internazionale Ias 10 prevedono che se fra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell'organo assembleare si verificano eventi tali da pregiudicare l'attendibilità del prospetto nel suo complesso, gli amministratori dovranno apportare le modifiche necessarie. Il progetto di bilancio modificato deve poi essere trasmesso al revisore legale dei conti e/o al collegio sindacale. Questi dovranno predisporre una nuova relazione, che non potrà avere data antecedente rispetto a quella del bilancio modificato.