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La Ctr Lombardia, con la sentenza n. 71/66/2011, ha stabilito che il contribuente può revocare la scelta iniziale di affrancare fiscalmente gli immobili. L’operazione di rivalutazione dei valori di acquisto dei terreni prevista dalla Finanziaria 2002 è infatti facoltativa.
Il caso riguardava una contribuente che, comproprietaria di un terreno, aveva presentato apposita perizia giurata nel 2004 e dopo aver versato la prima rata dell’imposta sostitutiva e compilata la sezione X del quadro RM di Unico 2005, non aveva pagato le altre due rate, presentando nel 2006 un’istanza di rimborso di quanto già versato volendo revocare la decisione iniziale. Per tale omissione le Entrate le avevano inviato una cartella di pagamento con sanzioni e interessi di mora.
La contribuente ricorreva in appello e la Ctp accoglieva parzialmente il ricorso. L’ufficio allora presentava a sua volta ricorso.