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Potenziata e revisionata l'imposta di scopo dall'articolo 6 del D.lgs. sul Federalismo Municipale, istituita senza fortuna dall'articolo 1, comma 145, della legge 296/2006. I punti salienti della nuova normativa sono: i) l'ampliamento del già nutrito novero delle opere pubbliche previste dalla normativa originaria; ii) la durata, sino a 10 anni (prima erano 5) dell'imposta; iii) la possibilità che l'imposta finanzi l'intero ammontare dell'opera pubblica da realizzare (prima era il 30%). L'effettiva applicazione dell'imposta è subordinata all'emanazione, entro il 31 ottobre, di un regolamento ministeriale. Dal 2012, già programmabile nel bilancio pluriennale 2011-2013, la rinnovata imposta avrà più fortuna che in passato. Essa va posta in diretta relazione all'articolo 1, comma 90, della legge di stabilità 2011 (la legge 220/2010), il quale stabilisce che dal 2011 i Comuni soggetti al Patto devono conseguire l'obiettivo strutturale del saldo finanziario pari a zero. Ciò significa che le spese in conto capitale devono essere finanziate senza ricorso al debito, se non per la piccola parte derivante dalla minore spesa, in termini di quote capitali, riveniente dal rimborso delle rate dei prestiti già in ammortamento. In questa direzione è orientato anche l'articolo 2, comma 39, del Dl 225/2010, che diminuisce la percentuale degli interessi passivi ammissibili rispetto alle entrate correnti, dal precedente 15%, al 12% nel 2011, al 10% nel 2012 ed all'8% nel 2013.