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Dal primo gennaio 2011 anche per le prestazioni didattiche rese alle imprese, ai fini dell’Iva, si terrà conto non più del luogo di esecuzione del servizio ma del luogo della sede del committente, per cui l’assolvimento dell’imposta spetterà all’impresa committente mediante il meccanismo del reverse charge o dell’inversione contabile, attraverso il quale gli obblighi del pagamento dell’imposta si trasferiranno a carico del committente al posto del soggetto che ha effettuato la prestazione. Questa semplificazione è strettamente collegata al trattamento di esenzione previsto per le prestazioni didattiche all’art.132, lett. F) della direttiva 112 del 2006. L’esenzione delle prestazioni in esame è subordinata ad un requisito di carattere soggettivo, vale a dire un riconoscimento pubblico del prestatore. Questo presuppone che per stabilire se la prestazione dovrà essere concretamente assoggettata all’Iva oppure potrà beneficiare del trattamento dell’esenzione previsto dal citato art.132, il committente dovrà accertarsi se il prestatore sia un ente pubblico o un organismo riconosciuto nello stesso Stato membro in cui è stabilito. In caso di esito positivo, l’impresa committente procederà all’auto-fatturazione della prestazione ricevuta senza evidenza dell’imposta, indicando solamente il titolo e la norma di esenzione e non dovrà presentare il modello Intrastat servizi ricevuti.