Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
I fotomodelli, cioe' coloro che posano, appositamente truccati e abbigliati, per la realizzazione di foto destinate alla produzione di riviste, cataloghi, cartelloni e campagne pubblicitarie, sono da considerarsi lavoratori dello spettacolo e di conseguenza soggetti all'obbligo contributivo presso l'ENPALS. Come chiarisce l'Ente in una sua nota, l'obbligo di iscrizione nasce per la semplice appartenenza del soggetto alle categorie professionali, tassativamente elencate, assicurate all'ENPALS. Non ha percio' nessuna rilevanza il fatto che la prestazione lavorativa sia posta in essere in assenza di pubblico dal vivo e si concretizzi nella realizzazione di un supporto, riprodotto o registrato, destinato alla commercializzazione. Infatti la stessa Corte di Cassazione ha sostenuto che il fine commerciale non e' di ostacolo alla configurazione di una attivita' come spettacolo. Pertanto anche chi svolge il proprio lavoro nell'ambito di promozioni pubblicitarie rientra tra coloro che hanno diritto al versamento dei contributi previdenziali all'ENPALS. Sussiste l'obbligo contributivo all'ENPALS anche nei confronti di un organista che stipula un contratto di lavoro a progetto con una parrocchia "per la valorizzazione di celebrazioni liturgiche volta ad incrementare il coinvolgimento dei fedeli mediante l'accompagnamento con il canto e appropriati brani organistici". Poiche' anche gli organisti, che rientrano nel gruppo dei concertisti e solisti, fanno parte delle categorie obbligatoriamente iscritte all'ENPALS, non e' necessario accertare, come affermato dalla Corte di Cassazione, che la loro attivita' sia funzionale ad uno spettacolo ne' indagare sulla natura - autonoma, subordinata o parasubordinata - del rapporto di lavoro esistente tra il professionista ed il datore di lavoro.