Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
In materia di frodi Iva, la presenza di una contabilità apparentemente e formalmente regolare pone a carico dell’Amministrazione l’onere di provare l’inesistenza delle operazioni documentate ovvero la loro falsità ideologica o materiale. Tuttavia, una volta che l’ufficio abbia fornito la dimostrazione concernente il maggiore imponibile o l’indeducibilità di un costo (l’Iva versata), la controprova dell’infondatezza della pretesa erariale rimbalza sul contribuente, che deve dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 10414 del 12 maggio. La vicenda. Con avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate ha rettificato la dichiarazione dei redditi di una società per l’anno 1999, ai fini Irpeg, Irap e Iva, sul presupposto che la stessa società avesse contabilizzato fatture relative a operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti.