3 maggio 2011
3 maggio 2011

Gli atti di destinazione sono assoggettabili all'imposta di registro in misura fissa

8: 41 - Studio Consiglio Nazionale del Notariato 21/01/2011, n. 58-2010/T

La Commissione Studi tributari del Consiglio nazionale del notariato ha pubblicato un interessante Studio (n. 58-2010/T approvato il 21 gennaio 2011) con il quale approfondisce la tassazione, ai fini delle imposte indirette, degli atti di destinazione e dei trust.
Ai fini fiscali, gli atti di destinazione puri e semplici, con i quali il costituente imprima un vincolo di destinazione ad un suo bene, mantenendolo di sua proprietà, non sembrano rivelatori di alcuna capacità contributiva. Pertanto, il Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio n. 58-2010/T, ritiene che tali atti sono assoggettabili all’imposta di registro in misura fissa e, qualora siano trascrivibili, scontano l’imposta ipotecaria anch’essa in misura fissa.

Riguardo ai “vincoli di destinazione”, lo Studio ricorda che, con la reintroduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni ad opera dell’art. 2 del D.L. n. 262/2006, è stata prevista l’applicazione di tale imposta anche “sulla costituzione di vincoli di destinazione”. Ebbene, la costituzione di vincoli di destinazione sembrerebbe rilevare come autonoma fattispecie assoggettabile all’imposta.

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