23 giugno 2011
23 giugno 2011

I benefici del ravvedimento spettano anche quando la violazione viene frazionata

19:23 - Agenzia delle Entrate. Risoluzione n. 67/E del 23 giugno 2011

Con la risoluzione n. 67/E di oggi 23 giugno 2011, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che è possibile usufruire dei benefici riconosciuti dal ravvedimento operoso anche quando la violazione commessa viene regolarizzata in modo frazionato. Se però intervengono controlli fiscali nei confronti del contribuente o scade il termine per il ravvedimento, per la parte di debito residuo non spetta la riduzione delle sanzioni.
Con tale risoluzione, l’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi interpretativi e problematiche applicative relativi alla possibilità, per i contribuenti, di usufruire dei benefici del ravvedimento nei casi in cui ravvedano quote parti di una determinata violazione, con contestuale versamento, in misura congrua, della sanzione e degli interessi legali, nei termini previsti dalla norma.
In base a una lettura rigorosa della circolare 192/1998, si è infatti dubitato che il contribuente potesse godere della riduzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997 anche nell’ipotesi in cui eseguisse, seppur in modo frazionato ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, tutte le incombenze necessarie per il perfezionamento del ravvedimento (versamento di imposta, o parte di essa, con relativi interessi e sanzioni calcolati in misura congrua).

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