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La Corte d'Appello di Brescia, con la sentenza n. 70/2011, nel respingere l’appello presentato dall’azienda datrice di lavoro, ha individuato i criteri per una corretta interpretazione del contratto di collaborazione a progetto dinanzi alla Commissione di certificazione
Nella specie, il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 516/2010, aveva accolto la domanda di accertamento della nullità del contratto a progetto stipulato con il lavoratore, nonché la conversione di quest’ultimo in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e condannato il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive e delle retribuzioni maturate successivamente alla costituzione in mora.
La società era così ricorsa in appello, continuando a chiedere l’applicazione della disciplina del contratto a termine e lamentando, in particolare, l'erronea interpretazione della normativa in materia di certificazione dei contratti di lavoro e l’erronea valutazione dei documenti prodotti e del comportamento delle parti.