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Le Commissioni tributarie provinciali di Taranto, con sentenza n. 105/4/11 del 21 febbraio 2011, e di Lecce, con sentenza n. 118/1/11 del 21 marzo scorso, hanno affermato che il Comune deve distinguere le camere da letto dai locali dello stesso albergo adibiti ad altro uso. I giudici pugliesi si sono nuovamente pronunciate in materia di TARSU Alberghi, accogliendo la questione e considerando illegittima l’applicazione della tariffa TARSU agli alberghi. La vicenda. L’Ufficio tributi comunale, infatti notifica ad un albergatore della zona un’ingiunzione di pagamento per la TARSU, applicando all’intero complesso alberghiero (stanze più ristorante) una tariffa diversa da quella che il medesimo Comune pratica per le civili abitazioni. Di qui il contenzioso del contribuente, teso a far disapplicare la delibera comunale che avallava tale comportamento. L’albergatore sostiene che - ai sensi dell’art. 68, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993 per l’applicazione della tassa, i Comuni sono tenuti ad adottare apposito Regolamento, all’interno del quale disciplinare la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria, classificazione da effettuarsi tenendo conto dei gruppi di attività che lo stesso art. 68 individua. Ebbene, stando alla classificazione operata dall’art. 68, sono da considerarsi aree con una potenzialità produttiva di rifiuti da ritenersi omogenea, i «locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri». Insomma, diventerebbe irragionevole applicare due tariffe alberghi e civili abitazioni che si discostino in maniera significativa per locali destinati ai medesimi utilizzi.