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Tra le semplificazioni fiscali volute dal Governo ed introdotte col Decreto Legge sullo Sviluppo 2011 c’è l’estensione del regime di contabilità semplificata.
Il decreto ha elevato l’ammontare dei ricavi al di sotto dei quali è possibile optare per il regime contabile semplificato. Più precisamente, sono stati aumentati i limiti dei ricavi. È consentito usufruire del regime contabile semplificato all’imprenditore che inizia l’attività e prevede un ammontare di ricavi non superiore a:
- 400.000,00 euro per le imprese esercenti attività di servizi;
- 700.000,00 euro per le imprese esercenti attività diverse dalla prestazione dei servizi o che nell’anno precedente non ha superato tale a ammontare, ragguagliato sempre all’anno.
I precedenti limiti, in vigore fino al 31 dicembre 2010, erano di euro 309.874,14 per le imprese esercenti attività di servizi e di euro 516.456,90 per le imprese esercenti attività diverse dalla prestazione di servizi. Era dal 2001 che non venivano aggiornati gli importi riguardanti il limite del regime semplificato. I contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività e non provvedono all’annotazione in maniera distinta dei corrispettivi il limite resta quello più alto di 700.000,00 euro. Questo vale sia ai fini Iva che ai fini delle imposte sui redditi. Inoltre i contribuenti in contabilità semplificata possono dedurre nell’esercizio i beni di costo unitario non superiore a 1.000 euro, evitando l’ammortamento con la relativa tenuta dei libro dei cespiti o, a richiesta dell’Agenzia delle Entrate, delle schede sostitutive.