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Con l’ordinanza 9653 del 2 maggio, la Corte di cassazione afferma che il fisco riacquista il potere di accertare tutti i periodi di imposta, anche quelli definiti nella dichiarazione integrativa, se il contribuente salta le rate e non provvede al versamento prima dell’inizio dell’azione esecutiva. La questione affrontata dall’ordinanza in esame attiene all’impugnazione di un avviso di accertamento in materia di Iva per mancato pagamento per l’anno 1990 di alcune rate relative alla sanatoria prevista dalla legge 413/1991 (cosiddetta legge Formica); l’invocazione di aver aderito al predetto condono fiscale, ha avuto esito sfavorevole al contribuente in entrambi i primi due gradi del giudizio. Veniva quindi censurata la pronunzia della Commissione tributaria regionale per asserita violazione degli articoli 32 e 34, comma 5, della legge 413/1991; anche in sede di legittimità, l’opposizione del contribuente non ha avuto successo.
E’ appena da aggiungere che, con l’articolo 32 della legge 413/1991, venne accordata ai contribuenti la facoltà di presentare dichiarazione integrativa in luogo di quella omessa o infedele. Tale dichiarazione avrebbe comportato la definizione dei relativi periodi d’imposta, precludendo qualsiasi ulteriore pretesa dell’erario a condizione, però, che l’interessato avesse eseguito regolarmente i versamenti delle imposte, delle soprattasse e degli interessi (articolo 39 della legge 413/1991).