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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10343 dell’11 maggio scorso ha affermato che l'autotrasportatore straniero, che vive nel nostro paese ma non ha la residenza, non può essere licenziato perché privo della patente italiana.
Con tale sentenza i giudici hanno respinto il ricorso presentato da una società di trasporti condannata a risarcire il dipendente esonerato illegittimamente per il mancato conseguimento del nostro titolo di guida e, contestualmente, accolto l'appello incidentale proposto dal lavoratore sull'entità dell'indennizzo.
L'orientamento seguito dai giudici dei vari gradi è che avendo una patente estera e non essendo residente in Italia, non era obbligato, come prevede l'articolo 135 del Codice della strada, a ottenere il rilascio di quella italiana, tanto più che in base alle circolari ministeriali applicate dalla polizia stradale la licenza del nostro paese è richiesta solo in caso di effettiva iscrizione nei registri anagrafici.
In pratica, sia i magistrati del merito sia quelli della Cassazione, hanno bocciato i motivi sollevati dalla ditta a giustificazione del recesso intimato per giustificato motivo. Per il datore di lavoro il fatto che vivesse stabilmente in Italia lo obbligava a iscriversi nel registro dei residenti e comunque a richiedere la conversione della patente estera, ovvero il rilascio della nuova patente italiana; l'assenza di questo adempimento faceva scattare l'impossibilità della prestazione lavorativa e il conseguente licenziamento.